Nel caso concreto, il breve rientro nel Paese d’origine per un atto di pietà filiale quale il raccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori, non può essere considerato un motivo di revoca dell’asilo giusta l’art. 1 C n. 1 Conv. (consid. 11). 5. La decisione di revoca non può essere confermata neppure per intervenuto cambiamento della situazione nel Paese d’origine del ricorrente giusta l’art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. - motivo peraltro non invocato dall’UFR -, ritenuto che dalle carte processuali non è desumibile né la ragione della concessione dell’asilo, né tantomeno l’eventuale esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. ostativo alla revoca medesima (consid. 12).