2 della durata del soggiorno, della clandestinità del viaggio di rientro e del soggiorno, della frequenza dei rimpatrii, dell’esposizione o meno ad intimidazioni da parte delle autorità del Paese d’origine (consid. 8-10). 3. La sola presenza sul territorio del Paese d’origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione (consid. 10). 4. Nel caso concreto, il breve rientro nel Paese d’origine per un atto di pietà filiale quale il raccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori, non può essere considerato un motivo di revoca dell’asilo giusta l’art. 1 C n. 1 Conv.