{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 11\noccupassero di certi suoi interessi o più in generale che volesse normalizzare\nle sue relazioni con lo stesso. Questa Commissione ha già avuto modo di\nsegnalare, seppure solo come obiter dictum in una decisione riguardante\naltra fattispecie, che un breve rientro in patria per rendere visita ad un\ngenitore gravemente malato non è inconciliabile con lo status di rifugiato\n(cfr. GAAC 58.60, consid. 4a).\nAlcuna seria ragione potrebbe giustificare un trattamento differente del caso\ndi un breve rientro alfine di un raccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori\ndopo tanti anni di esilio - soprattutto allorquando, come in casu, perlomeno\nuno dei genitori era ancora in vita al momento dell’espatrio del ricorrente\nnel lontano 1956 -, dal caso di un breve rientro per far visita al genitore\ngravemente malato.\nd. Contrariamente a quanto ancora sostenuto in GAAC 58.60, nell’ambito\ndell’esame delle tre condizioni che devono cumulativamente essere adempite\nper poter procedere alla revoca dell’asilo ed alla privazione della qualità di\nrifugiato giusta l’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all’art. 1 C n. 1 Conv., il\nprincipio della proporzionalità non gioca più alcun ruolo. Difatti, una volta\nadempiti i tre presupposti precedentemente menzionati, l’autorità giudicante\ndeve necessariamente procedere alla revoca dell’asilo ed alla privazione della\nqualità di rifugiato.\ne. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata viola il diritto\npubblico federale ed incorre pertanto nell’annullamento.\n12. Quando la Commissione annulla una decisione, essa può sostituirsi\nall’istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente\nrinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa\nsi sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque\nsufficienti a statuire sull’applicazione del diritto federale (cfr. DTF 116 Ib\n184 consid. 4a). Nel caso concreto, tale requisito non è adempito. Certo, questa\nCommissione ha già avuto modo di sottolineare (cfr. GAAC 60.35) che per i\nrifugiati d’origine ungherese va promossa, indistintamente, una procedura\ndi revoca dell’asilo giusta l’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all’art. 1 C\nn. 5 Conv. Tuttavia, e per quanto attiene al caso di specie, da un lato l’autorità\ninferiore non ha mai fatto valere in corso di procedura il motivo di revoca\ndell’art. 1 C n. 5 della Conv. (nemmeno quale motivazione sussidiaria), e\ndall’altro lato una procedura di revoca conformemente all’art. 1 C n. 5 Conv.\ncomporta necessariamente la conoscenza/determinazione delle circostanze\nindividuali che hanno comportato il riconoscimento della qualità di rifugiato\ndel ricorrente.\nOra, nulla emerge dalle carte processuali che consenta di stabilire con la\nnecessaria precisione per quale motivo, o motivi, sia stata a suo tempo\nriconosciuta la qualità di rifugiato all’interessato (ciò che l’autorità competente\ndovrà acclarare preliminarmente). La questione non è senza rilevanza,\nritenuto che una modifica anche radicale della situazione politica in un Paese,\nnon necessariamente comporta un cambiamento della condizione di colui\nche ha ottenuto l’asilo per esempio per motivi religiosi o per considerazioni\ndi razza. L’autorità competente dovrebbe poi dare all’interessato nell’ambito\ndel suo diritto di essere sentito pure l’occasione di far valere eventuali ragioni\ngravi, o imperiose che dir si voglia, che potrebbero eventualmente opporsi alla\nrevoca dell’asilo. In simili circostanze, non sono date le condizioni per una\n\n12\nsostituzione dei motivi in sede ricorsuale (sulla questione della sostituzione\ndei motivi v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera\ndi ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1995 n. 12). Peraltro, non vi è in casu\nmotivo valido ed imperativo per privare l’interessato del doppio grado di\ngiurisdizione.\n[140] Cfr. sopra nota 3, pag. 48.\n[141] Vgl. oben Fussnote 1, S. 46.\n[142] Cf. ci-dessus note 2, p. 46.\n\n13\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.13 - Estratto di una sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia\nd'asilo del 12 dicembre 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 377\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}