{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 10\nPer le ragioni precedentemente indicate, questa interpretazione dell’art. 1 C\nn. 1 Conv. appare conforme al tenore letterale ed allo spirito della\nConvenzione medesima ed è condivisa dalla dottrina (cfr. D’Aoust, op. cit.,\npag. 3; Achermann/Hausammann, op. cit., pag. 203 e seg.; Werenfels, op.\ncit., pag. 320 e segg.; Grahl-Madsen, op. cit. pag. 384), come pure dall’Alto\nCommissariato dell’ONU per i rifugiati (cfr. Guida ACNUR, op. cit., § 125).\nc. Ne consegue che un breve rientro nel Paese d’origine non deve avere quale\ninevitabile e necessaria conseguenza la revoca dell’asilo e conseguentemente\ndella qualità di rifugiato, anche se il viaggio non dovesse essersi svolto\nclandestinamente.\n11.a. Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha revocato l’asilo e ritirato\nal ricorrente la qualità di rifugiato. L’UFR ha motivato il suo giudizio\nsostenendo che la qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo\ntemporaneo - nel suo Paese d’origine costituiscono una contraddizione in\nquanto fatti assolutamente inconciliabili. Il ricorrente si sarebbe pertanto\nposto nuovamente e spontaneamente sotto la protezione dello Stato di\ncui possiede la cittadinanza. Nella replica l’UFR precisa che l’interessato\navrebbe pure presentato il documento di viaggio alle autorità del suo Paese\ncosì dimostrando di non sentirsi più in pericolo (l’Ungheria è peraltro\n«safe-country»). Altresì, sarebbe stato consapevole delle conseguenze che\nla sua azione avrebbe comportato (ad ogni prolungamento del titolo di viaggio\ni rifugiati vengono informati della pratica dell’UFR sulla revoca dell’asilo).\nNé nella decisione querelata, né nella risposta al ricorso, detto Ufficio prende\nposizione in merito alla ragioni fatte valere dall’interessato a giustificazione\ndell’invero incontestato breve rientro nel suo Paese d’origine.\nb. Il ricorrente sostiene infatti di essere rientrato fugacemente in Ungheria\nin un’unica circostanza nel settembre del 1991, e dopo 35 anni di esodo, per\ncompiere un atto di pietà filiale, ovvero collocare una croce e sistemare la\ntomba dei propri genitori. Contesta pertanto di essersi posto spontaneamente\ndi nuovo sotto la protezione del suo Paese d’origine.\nc. Non vi è dubbio alcuno che il ricorrente è rientrato volontariamente nel\nsuo Paese d’origine. Di contro, il ricorso merita approfondimento laddove\nil ricorrente fa valere di non avere mai avuto l’intenzione di porsi sotto la\nprotezione dello Stato ungherese, il suo breve rientro in patria dopo tanti\nanni di esilio avendo avuto per scopo, ed essendosi esaurito, in un gesto di\nraccoglimento dinanzi alla tomba dei genitori.\nQuesta Commissione ritiene credibile il ricorrente quando afferma che dopo\n35 anni di esilio ha sentito il bisogno di rientrare in patria per raccogliersi\nin un’occasione dinanzi alla tomba dei genitori (la madre non era ancora\ndeceduta al momento del suo espatrio nel lontano 1956). E’ peraltro rimasto\nincontestato da parte dell’UFR che il rientro sia stato breve e intrapreso\nper la ragione indicata. Nonostante che l’interessato sia stato informato\ndella prassi dell’UFR in materia di revoca dell’asilo (peraltro contestata), e\nsia apparentemente entrato in contatto in zona di frontiera con le autorità\ndel suo Paese, la conclusione secondo la quale il ricorrente avrebbe avuto\nl’intenzione d’assoggettarsi alle autorità del suo Paese d’origine non trova\nancora sufficiente supporto. In effetti, non si può certo considerare che\nl’interessato avesse per obiettivo che le autorità del suo Paese d’origine si\n\n"}