{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 9\nod il rinnovamento di un passaporto, oppure dopo il rientro sottopongono\nil rifugiato ad intimidazioni (cfr. sentenza inedita del Tribunale federale del\n20 marzo 1992; Guida ACNUR, op. cit., § 122).\nQueste tre condizioni traggono origine dalla nozione di rifugiato. Siccome un\nrichiedente l’asilo che non vuole o che non può più domandare la protezione\ndel suo Paese d’origine per il timore, fondato, di subirvi persecuzioni, può\nessere riconosciuto quale rifugiato, tale statuto non potrà prendere fine che\nquando egli non possa (condizione di cui alla lett. c) e non voglia (condizioni di\ncui alle lett. a e b) più rifiutare la protezione del suo Paese.\n9. In relazione all’art. 1 C n. 1 Conv. si possono pertanto ipotizzare diversi casi\nimplicanti la promozione di una procedura di revoca dell’asilo fra cui:\n- richiesta ed ottenimento del passaporto del suo Paese d’origine;\n- contatti di diversa natura con le autorità del Paese d’origine;\n- rifugiato che è tornato nel Paese di cui è cittadino, se del caso utilizzando\nil passaporto nazionale o il documento di viaggio per rifugiati che gli è stato\nrilasciato.\n10. Occorre quindi esaminare l’effetto sull’asilo e conseguentemente sulla\nqualità di rifugiato di un breve ritorno nel Paese d’origine, avvenuto\nservendosi del documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Paese d’asilo.\na. Simili casi vanno esaminati individualmente, in quanto il fatto di far\nvisita, ad esempio, al genitore anziano o malato non ha la stessa portata,\ndal punto di vista dei rapporti col Paese d’origine, del fatto di recarsi in tale\nPaese ripetutamente per trascorrervi le vacanze oppure per intrattenervi\nrapporti d’affari (cfr. D’Aoust, op. cit., pag. 3; Guida ACNUR, op. cit., § 125;\nGrahl-Madsen, op. cit., pag. 384, § 141). In altri termini, la sola presenza fisica\nsul territorio del Paese d’origine non costituisce di per sé una ripresa della\nprotezione (cfr. ibidem; sentenza inedita del Tribunale federale del 20 marzo\n1992). Importa invece che vi sia assoggettamento volontario al governo di\ndetto Paese, ciò che implica una normalizzazione delle relazioni tra lo Stato e\nl’individuo. Ne consegue che va tenuto conto sia del motivo che della durata\ndel soggiorno, nonché dell’eventuale clandestinità del viaggio e del soggiorno,\ndella frequenza dei rimpatrii, dell’esposizione o meno a intimidazioni da parte\ndelle autorità del Paese d’origine.\nb. In tal contesto può essere fatto riferimento alla prassi di diversi altri Stati\nquali il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Germania (cfr. Viktor Lieber, Die\nneuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht unter\nbesonderer Berücksichtigung der schweizerischen Asylpraxis, Zurigo 1973,\npag. 111; D’Aoust, op. cit., pag. 2 e seg.).\nIn Francia la Commissione di ricorso dei rifugiati ha già avuto modo di\nprendere posizione sul caso di un rifugiato rientrato brevemente nel suo\nPaese d’origine per gravi motivi familari, caso che - secondo detta autorità -\nnon giustifica l’applicazione della clausola di cessazione dell’art. 1 C n. 1 Conv.\n(cfr. caso Vallejo Leon, 26 agosto 1982: il rifugiato è rientrato nel suo paese\nd’origine in seguito al decesso della madre e per aiutare il padre in cattive\ncondizioni di salute; cfr. Frédéric Tiberghien, La protection des réfugiés en\nFrance, 2a ed., Aix-en-Provence 1988, pag. 121 e 445/7).\n\n"}