{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 8\nrevoca. L’autorità deve quindi esaminare il singolo caso anche conto tenuto\ndelle allegazioni presentate dall’interessato. Se queste possano giustificare la\nrinunzia alla revoca dell’asilo, dipende dalla loro rilevanza e dal loro grado di\nverosimiglianza o di certezza, problema che si esaurisce in una valutazione\ndelle stesse.\n8. L’applicazione dell’art. 1 C n. 1 Conv. necessita della riunione cumulativa di\ntre condizioni (GAAC 58.60; cfr. pure E. D’Aoust, La mise en oeuvre des clauses\nde cessation du statut de réfugié au vu de la doctrine, de la jurisprudence\net des recommandations du HCR, in Documentation-Réfugiés, supplément\nau N° 241, 26 aprile / 9 maggio 1994; Guida ACNUR, op. cit., § 119; James C.\nHathaway, The law of refugee status, Butterworth, Vancouver 1991, pag. 192\ne segg.; Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in International Law, Oxford 1983,\npag. 48):\na. L’atto col quale si domanda la protezione deve essere compiuto\nvolontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle\ncircostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle\nautorità di questo Paese.\nNon è volontario l’atto mediante il quale il rifugiato, su richiesta dello Stato\nd’asilo, domanda alla rappresentenza del suo Paese d’origine l’emissione od il\nrinnovamento del passaporto. Non lo sono di regola nemmeno tutti quegl’atti\neffettuati per necessità e che richiedono la partecipazione delle autorità del\nPaese d’origine, come fra l’altro l’ottenimento di estratti di nascita o stato civile\n(indispensabile in determinate circostanze vuoi per dimostrare la propria\nidentità nel primo caso, vuoi per poter contrarre matrimonio nel secondo caso;\ncfr. Guida ACNUR, op. cit., § 121);\nb. L’azione intrapresa dal rifugiato deve avere carattere intenzionale, ovvero\ndeve avere per obiettivo l’assoggettamento alle autorità del Paese di cui\npossiede la cittadinanza.\nPer giudicare dell’intenzionalità o meno dell’atto, l’autorità dovrà tener\nconto della motivazione alla base per esempio di un rientro (che spetterà\nal rifugiato di dimostrare), della clandestinità o meno del viaggio di rientro\ne del soggiorno, dell’utilizzazione o meno del proprio passaporto nazionale\no del titolo di viaggio per i rifugiati o di altro documento di legittimazione,\ndella durata del soggiorno, di ogni altro contatto avuto con le autorità del\nproprio Paese. Si deve presumere che ha carettere intenzionale l’atto con\nil quale il rifugiato chiede volontariamente il rinnovo o l’emissione di un\npassaporto da parte delle autorità del suo Paese d’origine. Altresì, un ritorno\nnel proprio Paese, benché volontario, può anche non avere per obiettivo una\nnormalizzazione dei rapporti con il Paese d’origine (cfr. Guida ACNUR, op. cit.,\n§ 125; Grahl-Madsen, op. cit., pag. 384 § 141).\nc. L’azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una\npersona non solo deve volontariamente sollecitare la protezione del Paese\nd’origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente\naccordata.\nNon ogni atto che adempie i requisti di cui alle lett. a e b comporta\nnecessariamente la revoca dell’asilo e la privazione della qualità di rifugiato,\nin particolare allorquando le autorità del Paese d’origine rifiutano l’emissione\n\n"}