{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 7\nJacot-Guillarmod, op. cit., pag. 121), come la nostra massima istanza giudiziaria\naveva già avuto modo di rilevare in altre sue decisioni (cfr. Jacot-Guillarmod,\nop. cit., pag. 122; DTF 109 V 185, 103 V 170, 97 I 365 e 96 I 648).\nPeraltro, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto opportuno\ndi pubblicare in DTF 117 V 268 una decisione che tende a precisare la\ngiurisprudenza sull’interpretazione della regola internazionale convenzionale\ndopo l’entrata in vigore della Convenzione di Vienna. Nella sentenza di cui\ntrattasi si puntualizza che solo ove la Convenzione od un trattato non regolino\nuna determinata domanda né esplicitamente, né implicitamente, si può\nricorrere a titolo sussidiario alle nozioni e concezioni del diritto interno quo\nall’interpretazione (cfr. DTF 117 V 270 e relativi riferimenti).\nOra, la ricerca del significato letterale delle clausole di cessazione, nonché\nun’interpretazione in base al senso comune da attribuire ai termini della\nConv. nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e scopo, permette di\nescludere che un breve rientro nel Paese d’origine debba intendersi quale\ncircostanza che comporti necessariamente la revoca dello statuto di rifugiato\nai sensi di una delle regole dedicate nella Conv. a questa problematica. Infatti,\nsecondo l’art. 1 C n. 4 Conv., lo statuto va revocato allorquando una persona\nè volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato\no in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata. Non vi è chi\nnon veda come questa disposizione sia incompatibile con un’interpretazione\nrestrittiva della Conv. secondo la quale già un semplice rientro in patria\nsarebbe sufficiente per far cessare lo statuto di rifugiato. In siffatta evenienza\nin effetti, il senso e lo scopo dell’art. 1 C n. 4 Conv. verrebbero meno, ciò che\nnon può essere il risultato di una corretta interpretazione (v. pure Werenfels,\nop. cit., pag. 325 e relativi riferimenti), tantomeno secondo i metodi di cui alla\nConvenzione di Vienna.\nc. Certo, siccome la Conv. disciplina esclusivamente la cessazione dello statuto\ndi rifugiato, il legislatore svizzero può - ove lo ritenga opportuno - emanare\ndisposizioni di diritto interno divergenti e più restrittive per quanto attiene\nalla revoca dell’asilo. Tuttavia, e come rettamente rilevato nella sentenza\ninedita 20 marzo 1992 del Tribunale federale, nonostante le numerose\nrevisioni delle legge sull’asilo, il legislatore non ha fatto uso di tale facoltà\n(lo ha fatto in altro contesto, segnatamente per i motivi indicati all’art. 41\ncpv. 1 lett. a). Difatti l’art. 41 cpv. 1 lett. b attinente alla revoca dell’asilo\nrinvia agl’art. 1 C n. 1 a 6 Conv. senza riserva alcuna. Per il resto, sia detto\nche non può essere sopperito ad un’eventuale lacuna legislativa mediante\nun’interpretazione della Conv. contraria alle regole sancite nella Convenzione\ndi Vienna sul diritto dei trattati.\nd. La suprema giurisdizione federale aveva pure considerato, nella sentenza\npubblicata su cui poggia nella sostanza il giudizio querelato, che per evitare\nun controllo che sarebbe sovente impossibile, non si sarebbe potuto imporre\nall’autorità federale di prendere in considerazione le ragioni umanitarie che\navrebbero potuto spingere il rifugiato a rendersi nel suo Paese d’origine.\nTale assunto non appare convincente, ove solo si pensi che nell’ambito di\nuna procedura di revoca dell’asilo, secondo una delle clausole di cessazione\ndi cui alla Conv., l’autorità deve pronunciarsi sull’esistenza, o meno, di\nuna fattispecie sussumibile ad una siffatta clausola dopo avere sentito il\nrifugiato, il quale può far valere le ragioni che ostano a suo giudizio alla\n\n"}