{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 6\nl’interpretazione voluta dal Parlamento è d’altra parte conforme allo spirito\ndella Conv. - se non alla lettera - che presuppone che il rifugiato abbia\ninterrotto ogni tipo di relazione con il suo Paese d’origine e non possa o non\nvoglia avvalersi della protezione del proprio Stato per il timore, fondato,\nd’esservi perseguitato (cfr. pure DTF 105 II 6 consid. 5). Inoltre, per evitare\nun controllo che comporterebbe sovente non indifferenti problemi, non si\npotrebbe imporre all’autorità federale di prendere in considerazione le ragioni\numanitarie che potrebbero aver spinto il rifugiato a far rientro nel suo Paese\nd’origine.\nQuesta giurisprudenza è stata oggetto di critiche (cfr. Samuel Werenfels, Der\nBegriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 326 e\nsegg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts,\n2a ed., Berna e Stoccarda 1991, pag. 204; Roland Bersier, Droit d’asile et statut\ndu réfugié en Suisse, Losanna 1991, pag. 218; Gottfried Köfner / Peter Nicolaus,\nGrundlagen des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland, Vol. 2, Monaco\ndi Baviera 1986, pag. 591 nota 13). Werenfels ha peraltro rilevato come il TF\nnon abbia indicato le ragioni per cui la prassi adottata dalle autorità federali\nsarebbe compatibile con le norme della Conv. Inoltre, il legislatore avrebbe\nespresso nel messaggio relativo alla legge sull’asilo solo una dichiarazione\nd’intenti, la cui legittimità avrebbe dovuto essere oggetto di verifica da parte\ndella suprema Corte federale (cfr. Werenfels, op. cit., pag. 326 e relativo\nriferimento).\nb. In una sentenza più recente (cfr. decisione inedita del 20 marzo 1992\nnella causa Y. Y., Bulgaria), il Tribunale federale ha peraltro apportato una\nprecisazione alla sua precedente giurisprudenza. La suprema Corte ha\nespresso rincrescimento per il fatto che, malgrado le numerose revisioni\ndella legge federale sull’asilo, il legislatore non abbia giudicato utile di chiarire\nla pratica della revoca dell’asilo allorquando il rifugiato si rende, anche se\nper poco tempo, nel suo Paese d’origine. Questa questione non sarebbe priva\nd’interesse avuto riguardo ai mutamenti politici che si sono prodotti negli\nultimi anni in numerosi Paesi. Considerato che non sarebbe stata prevista\nalcuna soluzione di revoca generale dell’asilo per tutti questi Paesi, il fatto\nd’autorizzare una visita di corta durata, alfine di permettere ai rifugiati di\nverificare di persona la possibilità di ristabilirsi nuovamente nel loro Paese\nd’origine, non sarebbe sprovvisto di fondamento. Considerato che la Bulgaria,\ncome l’Ungheria, è inserita nel novero delle «safe-countries» (l’Ungheria\ndall’ottobre del 1990, la Bulgaria dal marzo del 1991), la soluzione auspicata\ndal TF appare di fatto quale richiamo ad un’interpretazione conforme alle\nregole del diritto pubblico internazionale della Convenzione sullo statuto\ndei rifugiati e delle sue clausole di cessazione cui rinvia senza riserva alcuna\nil diritto interno (art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi). In altri termini, il TF medesimo\nha considerato di non potere confermare l’interpretazione proposta nella\nsentenza DTF 110 Ib 208 e segg. secondo la quale una visita di breve durata nel\nPaese d’origine è incompatibile con lo statuto di rifugiato.\nL’interpretazione di cui alla menzionata sentenza inedita è la sola compatibile\ncon le norme della Conv. Con la stessa si abbandona pertanto di fatto la\nprassi di cui a DTF 110 Ib 208 e segg. fondata in modo preponderante su\ndi un metodo d’interpretazione - che fa capo essenzialmente alla volontà\ndel legislatore svizzero espressa nei dibattiti parlamentari - che non si può\ntrasporre senza precauzioni all’interpretazione della regola internazionale (cfr.\n\n"}