{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 5\nnorma internazionale convenzionale impone che la giurisdizione che\nl’interpreta e l’applica non la denaturi ricorrendo, senza precauzioni, alle\nregole d’interpretazione generalmente ammesse dall’ordinamento giuridico\ninterno.\nIn particolare, non è ammissibile un’interpretazione che renda senza\nsignificato o senza effetto una norma, né una parte può invocare le\ndisposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata\nesecuzione del trattato (art. 27 della Convenzione di Vienna). E più in generale,\nl’interpretazione è vista quale elemento d’esecuzione di un’obbligazione\ninternazionale (v. art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna).\nPer quanto è dell’interazione dei metodi d’interpretazione utilizzati\nin diritto internazionale ed in diritto interno, giova rilevare che si\nriscontrano punti di convergenza - il metodo primario è l’interpretazione\nletterale -, e di discordanza, per esempio l’importanza nel diritto interno di\nun’interpretazione conforme alla Costituzione, o alla volontà del legislatore,\nmetodi che non si possono trasporre all’interpretazione della norma\ninternazionale (cfr. Olivier Jacot-Guillarmod, Strasbourg, Luxembourg,\nLausanne et Lucerne: méthodes d’interprétation comparées de la règle\ninternationale conventionnelle, in: Jean-François Perrin, Les règles\nd’interprétation, Enseignement de 3e cycle de droit 1988, Friburgo 1989,\npag. 121 e segg.).\n7. Nella fattispecie la questione litigiosa è quella di sapere se un breve rientro\nnel Paese d’origine costituisca di per sé, ed indipendentemente da ogni\naltra considerazione, un motivo sufficiente per revocare il diritto d’asilo. Ai\nsensi dell’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi, l’asilo è revocato per i motivi menzionati\nall’art. 1 C n. 1 a 6 Conv. Tale rimando della legislazione interna alla Conv. è\nincondizionato, alcuna riserva essendo stata formulata dalla Svizzera con\nriferimento all’applicazione delle clausole di cessazione della Conv. medesima.\nNe consegue la diretta applicabilità ai casi di revoca dell’asilo delle norme\ndella Conv.\na. Orbene, per costante prassi dell’UFR un rientro nel Paese d’origine,\nfoss’anche di breve durata e per ragioni umanitarie, deve condurre\nnecessariamente alla revoca dell’asilo. Tale prassi è stata a suo tempo\navvalorata dal Tribunale federale (TF) (v. DTF 110 Ib 208 e segg.), quando\nancora la suprema giurisdizione federale era competente a statuire su\nricorsi di diritto amministrativo diretti contro decisioni di revoca dell’asilo.\nNel giudizio menzionato, il TF ha ritenuto che non si potesse ignorare che\nproponendo di riprendere all’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi l’enumerazione dei\nmotivi di cessazione figurante nella Conv., il Consiglio federale ha chiaramente\nindicato il senso nel quale si sarebbe dovuto interpretare i n. 5 e 6. In\nparticolare, ha precisato che andava mantenuta la pratica adottata in Svizzera,\nsecondo cui uno straniero non può più prevalersi della qualità di rifugiato\ne dell’asilo se è rientrato volontariamente, anche per poco tempo, nel suo\nPaese d’origine o di ultima residenza senza subire intimidazioni da parte delle\nautorità, ad eccezione dei casi di estremo rigore. Il Consiglio federale ha infatti\nrilevato come questa pratica si collocasse nei limiti di un’interpretazione\nammissibile della Conv., e come la stessa si giustificasse pienamente. Il TF\nha pure constatato che nel corso dei dibattiti parlamentari, alcuna persona\nha sollevato la minima obiezione a questo proposito, ed ha precisato che\n\n"}