{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\n 4\n6. trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato\nriconosciuta come rifugiato, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo\ndomicilio precedente (salvo che possa invocare motivi gravi derivanti da\nprecedenti persecuzioni per rifiutare di tornare in tale Paese).\nb. Le prime quattro clausole di cessazione implicano un atto volontario\nda parte del rifugiato, quali la ripresa della protezione del Paese d’origine,\nla riacquisizione della cittadinanza persa, l’acquisizione di una nuova\ncittadinanza, o ancora il ristabilimento del domicilio nel Paese d’origine nel\nquale non si era più recato per timore d’essere perseguitato. Le due restanti\nclausole si giustificano col fatto che le condizioni che avevano giustificato il\nriconoscimento della qualità di rifugiato sono venute meno, in particolare\nin seguito ad un mutamento importante della situazione politica generale\nnel Paese d’origine o di ultima residenza. Nel caso in cui siano adempiti i\nrequisiti per l’applicazione di una delle clausole di cessazione, lo statuto di\nrifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull’assunto secondo il quale\nla protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più\nnecessaria o non si giustifica più (cfr. Guida della procedura e dei criteri da\napplicare per determinare lo statuto di rifugiato, Alto Commissariato delle\nNazioni Unite per i rifugiati [ACNUR], Ginevra 1992, § 111). L’applicazione di\nuna delle clausole di cessazione, alla stregua del riconoscimento dello statuto\ndi rifugiato, ha carattere di mero accertamento. La stessa non riveste carattere\npenale (cfr. Atle Grahl-Madsen, The status of refugees in International\nlaw, Leyden 1966, vol. I, pag. 375 e segg.). L’enumerazione delle clausole\ndi cessazione è esaustiva (cfr. Grahl-Madsen, op. cit., pag. 369; DTF 110 Ib\n208 segg. e relativi riferimenti). Peraltro, tali clausole vanno interpretate in\nmaniera restrittiva (cfr. Guida ACNUR, op. cit., § 116). L’eccezione prevista\nall’art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. - secondo la quale non può essere privato dello\nstatuto di rifugiato colui che possa invocare motivi gravi (od imperiosi che\ndir si voglia) derivanti da persecuzioni anteriori - non trova applicazione in\ncaso di perdita dello status giusta l’art. 1 C n. 1 a 4 Conv., ma esclusivamente\nin relazione al motivo di cessazione di cui all’art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (cfr.\nGAAC 60.35).\nc. Giusta l’art. 2 n. 1 lett. a della Conv. di Vienna del 23 maggio 1969 sul\ndiritto dei trattati (RS 0.111; ratificata senza riserve od obiezioni dalla\nSvizzera il 7 maggio 1990 ed entrata in vigore per la stessa il 6 giugno\n1990), il termine trattato indica un accordo internazionale concluso per\niscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale (...), qualunque ne sia la\nparticolare denominazione. L’espressione «regolato dal diritto internazionale»\nconsacra un rimando a tutte le regole d’interpretazione sancite dal diritto\ninternazionale consuetudinario, oggi codificate agli art. 31 a 33 della\nConvenzione di Vienna. In particolare, l’art. 31 dispone che le norme di un\ntrattato devono essere interpretate in buona fede in base al senso comune\nda attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo\noggetto e del suo scopo. Il primo elemento dell’esame ermeneutico consiste,\ndunque, nella ricerca del significato letterale del testo secondo i principi della\nbuona fede e del buon senso (cfr. Stefania Bariatti, L’interpretazione delle\nConvenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova 1986, pag. 175 e segg.).\nInoltre, ai sensi dell’art. 32 le risultanze dei lavori preparatori dei trattati\ncostituiscono un metodo d’interpretazione esclusivamente complementare,\npertanto di portata estremamente limitata. La qualità medesima della\n\n"}