{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-13--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003377.pdf?ID=150003377", "Checksum": "67e2fd5fa4ebfefa3527f85f7d54be1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.13 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:11", "Checksum": "18802578f9c5900400f2d2bb2401d4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.12.1995 JAAC 61.13 \r\n\nL. H. ha ottenuto l’asilo in Svizzera nel dicembre del 1956. Il 9 dicembre 1992,\nl’interessato ha chiesto un prolungamento della validità del documento\ndi viaggio allora in suo possesso. Il 22 gennaio 1993, l’Ufficio federale dei\nrifugiati (UFR) ha comunicato all’interessato di aver constatato, in occasione\ndella pratica inerente il prolungamento della validità del titolo di viaggio,\nche avrebbe fatto ritorno in Ungheria. Detto UFR osserva che un rifugiato\nche si reca nel Paese d’origine dimostrerebbe con tale azione che più\nnon sussisterebbero i motivi che in passato lo indussero a fuggire. L. H.\nè stato contemporaneamente informato del fatto che l’asilo concesso gli\nsarebbe, verosimilmente, stato revocato e che in tal caso non avrebbe più\npotuto beneficiare del principio del non-refoulement nel Paese d’origine.\nAll’interessato è stato peraltro concesso il diritto di esprimersi per iscritto in\nmerito alla prospettata revoca dell’asilo. L. H. ha fatto pervenire per iscritto\nle sue osservazioni. Ha ammesso di essere rientrato, seppure brevemente, in\npatria nel settembre del 1991, dopo 35 anni di esodo, alfine di sistemare la\ntomba dei suoi genitori, ma ha chiesto che l’asilo non gli sia revocato e che non\nvenga privato della qualità di rifugiato. Inoltre, ha chiesto di essere sentito\npersonalmente (istanza respinta).\nCon decisione del 17 marzo 1993, l’UFR ha revocato l’asilo e ritirato nel\ncontempo la qualità di rifugiato a L. H. in virtù dell’art. 41 cpv. 1 lett. b\ndella Legge del 5 ottobre 1979 sull’asilo (LAsi, RS 142.31) e dell’art. 1 C n. 1\ndella Conv. del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30).\nL’autorità inferiore considera che soggiornando, seppur brevemente, nel\nPaese d’origine, l’interessato si è spontaneamente posto di nuovo sotto la\nprotezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ed ha dimostrato che\npiù non esisterebbero i motivi che l’avrebbero indotto a fuggire dall’Ungheria.\nLa qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo temporaneo -\n\n3\nnel Paese d’origine costituirebbero una contraddizione, in quanto fatti\nassolutamente inconciliabili tra loro. Il 16 aprile 1993, L. H. ha introdotto\nricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA)\ncontro la succitata decisione. Fa valere in particolare che un breve rientro nel\nPaese d’origine, per i motivi da lui già indicati, non potrebbe interpretarsi\nquale volontaria richiesta di protezione al suo Paese d’origine. Afferma\ninvece che un rientro, di breve durata, con l’unico intento di compiere un\natto di pietà filiale (collocare una croce e sistemare la tomba dei genitori), non\ndovrebbe comportare né la revoca dell’asilo, né tantomeno la privazione della\nqualità di rifugiato. Chiamato ad esprimersi, l’Ufficio federale dei rifugiati ha\nproposto la reiezione del gravame. Nell’atto responsivo l’autorità inferiore ha\nsegnalato che il ricorrente sarebbe stato avvisato delle conseguenze inerenti\nun rimpatrio in occasione dei vari prolungamenti del titolo di viaggio. D’altra\nparte, lo stesso nemmeno avrebbe nascosto alle autorità ungheresi la sua\ncondizione di rifugiato, come dimostrebbe il timbro apposto dagli agenti di\nconfine a pagina 15 del titolo di viaggio per rifugiati. Nella replica il ricorrente\nosserva che il solo fatto di aver utilizzato il titolo di viaggio per rifugiati non\nconsentirebbe di concludere che abbia voluto mettersi spontaneamente di\nnuovo sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. La CRA ha\naccolto il ricorso ed annullato il giudizio litigioso.\n\nDai considerandi:\n\n5. Giusta l’art. 41 cpv. 1 LAsi, l’asilo è revocato:\na. se è stato ottenuto con dichiarazioni false o dissimulazione di fatti\nessenziali;\nb. per i motivi menzionati nell’art. 1 C n. 1 a 6 Conv.\nIn caso di revoca dell’asilo, l’eventuale privazione esplicita della qualità di\nrifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali. Questa\nprivazione non si estende ai coniugi ed ai figli (art. 41 cpv. 2 e 3 LAsi).\n6.a. Ai sensi dell’art. 1 C Conv., una persona cui sono applicabili le disposizioni\ndella sezione A non fruisce più della Convenzione:\n1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede\nla cittadinanza; o\n2. se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o\n3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello\nStato di cui ha acquisito la cittadinanza; o\n4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato\no in cui non si era più recata per timore di essere perseguitata; o\n5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come\nrifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello\nStato di cui ha la cittadinanza (salvo che possa invocare motivi gravi derivanti\nda precedenti persecuzioni, per rifiutare di avvalersi della protezione di tale\nPaese);\n\n"}