3. La formulazione secondo la quale i motivi imperiosi (o gravi che dir si voglia) devono riferirsi a precedenti persecuzioni, significa che gli stessi devono essere in correlazione con i fondati timori d’essere perseguitato provati dall’interessato al momento della fuga (consid. 6.c). 4. (concerne unicamente la versione tedesca). 5. Vanno considerati quali motivi imperiosi ai sensi della citata disposizione, in primo luogo gli eventi profondamente traumatici. In siffatta evenienza, la revoca dell’asilo e la privazione della qualità di rifugiato non si giustificano nemmeno ove l’interessato non sia comunque obbligato a far rientro nel suo Paese d’origine.