asilo in applicazione dell’art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (consid. 5.a). 2. L’eccezione prevista all’art. 1. C n. 5 cpv. 2 Conv. - secondo la quale non può essere privato dello statuto di rifugiato colui che possa invocare «motivi imperiosi» derivanti da persecuzioni precedenti -, non trova applicazione in caso di perdita dello status giusta l’art. 1 C n. 1-4 Conv., ma esclusivamente in relazione al motivo di cessazione di cui all’art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (consid. 6.a). L’eccezione di cui all’art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. è valida per tutti i rifugiati, e non solo per quelli statutari (consid. 6.b, conferma della giurisprudenza, cfr. GAAC 58.25). 3. La formulazione secondo la quale