posteriori alla fuga, ovvero l’esclusione dall’asilo, vieta una combinazione di quest’ultimi con dei motivi anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori alla fuga medesima, che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare il riconoscimento della qualità di rifugiato (consid. 8). Zusammenfassung des Sachverhalts: