membro della famiglia è irrelevante il momento dell’entrata in Svizzera del medesimo (conferma della giurisprudenza pubblicata in GAAC 59.43; consid. 5.b). 2. È confermata la giurisprudenza secondo la quale il momento della celebrazione del matrimonio non ha alcuna influenza sull’estensione della qualità di rifugiato al consorte; al matrimonio va parificato il concubinato (conferma della giurisprudenza pubblicata in GAAC 58.28). Contrariamente al ricongiungimento familiare giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, non occorre che la famiglia legittima o naturale sia stata separata in seguito alla fuga; anche la celebrazione del matrimonio dopo l’avvenuto riconoscimento della qualità di rifugiato porta