è più possibile dal novembre del 1994 (consid. 8.b). 2. L’allontanamento con l’impiego di mezzi di coercizione di richiedenti l’asilo non criminali, sprovvisti di documenti di legittimazione validi e la cui domanda d’asilo è stata respinta, è parimenti impossibile dal novembre del 1994 (consid. 8.c). 3. L’UFR può pronunciare l’ammissione provvisoria fondata sull’impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, allorquando non è possibile determinare la data a partire dalla quale un ritorno volontario o con l’impiego di mezzi di coercizione potrà essere eseguito. Detto Ufficio potrà fare altrettanto quando tale data è determinabile, ma il