Art. 30 PA. Diritto di essere sentito sulle dichiarazioni contradditorie di terzi. Conformemente al diritto di essere sentito, il richiedente deve essere confrontato preventivamente alle dichiarazioni rese da un terzo (nel caso concreto dal coniuge) ed in contraddizione con le sue, affinché possa fornire ogni elemento utile alla pronunzia del giudizio, in particolare dissipare ogni malinteso. 1 Zusammenfassung des Sachverhalts