UFR ha l’obbligo, prima di pronunciare la sua decisione, di comunicare al richiedente le risultanze dell’analisi del mezzo di prova, entro i limiti sanciti dall’art. 27 PA (consid. 3.b). 3. Un rapporto d’ambasciata soggiace al diritto di consultazione, come pure il catalogo delle domande rivolte all’ambasciata medesima dall’UFR. Tali documenti non posssono essere qualificati come interni (consid. 3.c). 4. Restrizioni del diritto di consultare gli atti (art. 27 e 28 PA; consid. 4 e 5).