Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo[15]. Art. 26-28 PA. Diritto di esaminare gli atti di causa. 1. Per «atti adoperati come mezzi di prova» (art. 26 cpv. 1 lett. b PA) si deve intendere non solo quelli di cui l’autorità si è concretamente avvalsa nella fattispecie esaminata, ma pure i documenti idonei a servire quali mezzo di prova (consid. 3.a). 2. L’analisi di un mezzo di prova effettuato direttamente dall’UFR non può considerarsi un documento interno all’amministrazione e come tale non soggetto a consultazione. L’UFR ha l’obbligo, prima di pronunciare la