Il decreto del Consiglio federale del 20 aprile 1994 sull’ammissione provvisoria dei richiedenti l’asilo dello Sri Lanka che hanno inoltrato la loro domanda prima del 1° luglio 1990 non è applicabile ai richiedenti asociali, criminali o le cui azioni siano costitutive di un abuso di diritto, e questo quand’anche il decreto stesso non preveda esplicitamente tale esclusione. In ogni singolo caso dev’essere determinata l’esistenza di un motivo d’esclusione attraverso un confronto degl’interessi giuridici in giuoco.