2. Le modifiche legislative intervenute in materia d’asilo hanno conferito alle autorità federali la competenza esclusiva di decidere del rinvio e della sua esecuzione (consid. 5.a). La decisione resa dall’autorità tutoria in materia di protezione del figlio non costituisce di per sé un motivo di riesame del rinvio (consid. 5.b). 3. Le misure di protezione del figlio rese in applicazione del diritto civile non hanno per motivo né per obiettivo ed effetto di rimediare alle conseguenze legate ad una decisione di rinvio presa al termine d’una procedura d’asilo in applicazione del diritto pubblico federale (consid. 6).