Art. 12b cpv. 1 e 4, art. 16 cpv. 1 lett. e LA. Violazione dell’obbligo di collaborare. Richiedente che si assenta dal luogo di soggiorno assegnato. È data una violazione dell’obbligo di collaborare allorquando viene impedita, in concreto, l’effettuazione di un atto di procedura; l’impossibilità solo teorica di effettuare un atto amministrativo non è sufficiente (consid. 6). 1 Zusammenfassung des Sachverhalts