1 Art. 7 cpv. 2 LA. Art. 3 OA 1. Ricongiungimento familiare con «altri prossimi parenti». 1. Presupposti del ricongiungimento familiare giusta gli art. 7 cpv. 2 LA e l’art. 3 OA 1 (consid. 2). 2. Una domanda di ricongiungimento familiare con un rifugiato riconosciuto può parimenti essere presentata in favore di parenti che già si trovano in Svizzera (consid. 3.a). 3. Potere discrezionale dell’autorità giudicante in virtù dell’art. 7 cpv. 2 LA; gli esempi di circostanze particolari menzionati all’art. 3 OA 1 non costituiscono un’enumerazione esaustiva (consid. 3.b). 4. Nozione di famiglia ai sensi dell’art. 8 CEDU (consid. 3.d).