1 Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo[3]. Art. 3 cpv. 3 LA. Inclusione nella qualità di rifugiato. Entrata in Svizzera: momento determinante. Definizione di età minore. 1. Per l’inclusione nella qualità di rifugiato del coniuge o dei figli minorenni è irrilevante se quest’ultimi siano entrati in Svizzera prima, contemporaneamente o dopo la persona cui è già stata riconosciuta la qualità di rifugiato (consid. 3). 2. La nozione di età minore giusta l’art. 3 cpv. 3 LA è definita secondo il diritto svizzero e non secondo quello in vigore nel Paese d’origine del richiedente (consid. 4).