è irrevocabile e dev’essere incondizionata (consid. 3). - Anche se, in quanto esercizio di un diritto potestativo, il ritiro di una domanda d’asilo non può essere revocato a piacimento, l’invalidità di tale atto per vizio di volontà non può essere escluso, a condizione che la parte che la invochi possa essere esposta a seri pregiudizi e che la sicurezza del diritto non sia lesa in modo inaccettabile (consid. 4.a). - Sono applicabili per analogia i principi scatenti dal diritto delle obbligazioni. Non può essere ammesso un errore nel caso in cui il ricorrente si penta, in un successivo momento, di aver rilasciato una dichiarazione di ritiro la cui portata