Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo. Procedura in caso di domanda d’asilo presentata all’aeroporto. Notificazione di una decisione per telefax. Motivazione su moduli prestampati.[29]. Art. 13d LA, procedura in caso di domanda d’asilo presentata all’aeroporto. Art. 34 PA, notificazione di una decisione per telefax. Art. 35 PA, motivazione su moduli prestampati. 1. L’esecuzione immediata dell’allontanamento verso il Paese d’origine giusta l’art. 13d cpv. 4 LA presuppone che la qualità di rifugiato sia stata negata e la domanda d’asilo respinta. Ad una procedura ai sensi dell’art. 13d LA non sono applicabili gli art. 15 e 15a LA (consid. 3).