2 Art. 66 cpv. 2 lett. a PA. La domanda di revisione con la quale vengono prodotti mezzi di prova nuovi è ammissibile, anche se la stessa non si fonda espressamente sull’art. 66 cpv. 2 lett. a PA; un richiamo implicito è sufficiente. Tuttavia, affinché la domanda sia ricevibile, occorre che risulti dalla motivazione l’intenzione dell’istante di comprovare, attraverso la produzione di mezzi probatori nuovi, un fatto anteriore alla decisione impugnata e, di conseguenza, a modificare i fatti determinanti alla base della stessa. Quando i mezzi di prova nuovi servono unicamente a provare delle censure inammissibili, l’autorità di revisione non entrerà