1 Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo. Audizioni[9]. Art. 15 cpv. 2 e 3 e art. 16c LA. Cpv. 1 e 2 delle disposizioni finali della modificazione del 22 giugno 1990. Nei casi in cui la domanda d’asilo è stata presentata prima del 22 giugno 1990, non vi era e non vi è alcun obbligo di verbalizzazione o di ritraduzione dell’interrogatorio sommario presso il centro di registrazione (consid. 3.a), nonché delle eventuali audizioni completive esperite direttamente dall’Ufficio federale dei rifugiati (consid. 4 e 5). Tuttavia, se paragonati a verbali ritradotti e firmati dal richiedente, semplici resoconti