con quella di sapere se, secondo le circostanze, la protezione contro queste persecuzioni esista in certe parti del paese. In simile evenienza, l’esame materiale della domanda d’asilo s’impone, ciò che implica necessariamente un’entrata nel merito della domanda medesima. Una decisione di non entrata nel merito, in difetto d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LA, non può pertanto fondarsi unicamente su una possibilità di fuga interna nel paese d’origine (consid. 3).