2 L’interesse alla continuazione della procedura non viene meno per il solo fatto che il ricorrente si trova all’estero o che il suo luogo di residenza è ignoto. Occorre tuttavia, come condizione preliminare, che questo interesse sia esplicitamente manifestato o, perlomeno, che le circostanze del caso di specie permettano di ritenere che il richiedente abbia un domicilio legale valido dove possa essere raggiunto. La questione dell’interesse degno di protezione deve essere distinta da quella della violazione dell’obbligo di collaborare per mancata comunicazione dell’indirizzo (consid. 1). Art. 13 e 16 cpv. 2 LA. Nozione di persecuzione.