LA, il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio (consid. 7 e 8). - L’indegnità d’un rifugiato non è ostativa al riconoscimento della qualità di rifugiato al coniuge, o concubino, e ai loro figli minorenni che non adempiono personalmente le condizioni di cui all’art. 3 LA, ma esclude che sia concesso loro l’asilo (consid. 9).