1 Se non si entra nel merito di una domanda d’asilo, al richiedente che deve essere allontanato va fissato un termine di partenza che scade, al più presto, il giorno successivo alla notificazione della decisione di allontanamento. E’ opportuno, nel fissare tale termine, tenere conto della disposizione dell’art. 20 cpv. 3 PA (scadenza dei termini di sabato, domenica o giorno riconosciuto come festivo). La facoltà di presentare ancora in Svizzera la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo viene così garantita (decisione di principio[6]).