2 Il comportamento tenuto da un richiedente l’asilo durante il soggiorno in Svizzera non è di alcuna rilevanza nella misura in cui l’esame delle condizioni di questa disposizione porta a concludere che l’esecuzione dell’allontanamento non è impedita da ostacoli tecnici insormontabili, non viola alcun impegno di diritto internazionale pubblico della Svizzera e non presenta alcun pericolo concreto per l’interessato; questo criterio è ritenuto dalla legislazione solo in un determinato ed esaustivo numero di disposizioni, quando il richiedente si è particolarmente mal comportato (consid. 7).