Procedura di revisione in materia d’asilo. Art. 11 cpv. 2 LA. Competenza della CRA. A partire dal 1° aprile 1992 la CRA è competente a statuire sulle domande di revisione presentate contro le decisioni emanate prima di tale data dal DFGP (consid. 1). Art. 32 cpv. 1 PA. Ampiezza della motivazione. L’autorità giudicante non ha l’obbligo di esaminare tutte le allegazioni in fatto e in diritto presentate dalle parti, ma unicamente quelle evocate in modo chiaro e determinanti per l’esito della procedura (consid. 4.b). Art. 66 cpv. 2 PA. Nuovo apprezzamento dei fatti.