può essere sanata tramite un esame della qualità di rifugiato del ricorrente da parte dell’istanza inferiore nel quadro dell’atto responsivo. Non è sufficiente per l’applicazione della clausola d’ammissione in un paese terzo ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. b LA che il richiedente possa essere ammesso senza problemi in un paese terzo, ma occorre altresì che lo stesso abbia in tale paese degli stretti legami con parenti prossimi o altre persone.