1 Art. 6 cpv. 1 lett. b LA. Condizioni d’applicazione della clausola d’ammissione in un paese terzo. Esame della qualità di rifugiato. Sostituzione dei motivi da parte dell’autorità di prime cure nell’atto responsivo. In caso di rigetto d’una domanda d’asilo fondata sulla clausola d’ammissione in uno stato terzo, art. 6 cpv. 1 LA, è inammissibile costatare contemporaneamente che il richiedente non ha la qualità di rifugiato senza aver esaminato a fondo i motivi d’asilo invocati; questa violazione del diritto federale non può essere sanata tramite