e nella distribuzione di apparecchi e installazioni di comunicazioni e d’elettronica e nel commercio di questi apparecchi e installazioni, è considerata come un’impresa inarticolata (consid. 5). - Distinzione fra aziende con attività tecniche affiliate o non affiliate ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. m LAINF (consid. 6b/bb). - La ricorrente deve essere considerata come «ufficio tecnico» affiliato e non come «ufficio studi» non affiliato. Secondo l’ultima giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, segnatamente la nozione di rischio d’impresa non è decisiva ai fini dell’affiliazione (consid. 6b/cc).