Collocamento privato. Collocamento in relazione con l’estero. Art. 3 LC. Rapporto tra le autorizzazioni per il collocamento in Svizzera e quelle per il collocamento in relazione con l’estero. Quando esamina una domanda di «collocamento in relazione con l’estero», che implica esigenze più elevate, l’Ufficio federale non è vincolato dalla decisione cantonale in merito al collocamento in Svizzera. Deve esaminare in modo indipendente se le condizioni legali sono soddisfatte (consid. 3). Art. 9 lett. a OC. Formazione equivalente. Una formazione è considerata equivalente a