Collocamento. Fornitura di personale a prestito. Competenza. Art. 12 LC. Competenza per concedere un’autorizzazione d’esercizio per la fornitura di personale a prestito. Non compete all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro decidere se un richiedente necessiti o meno di un’autorizzazione cantonale per la fornitura di personale a prestito (consid. 3). 1 Aus dem Sachverhalt: