In materia di trasferimento di contingenti congelati, il quantitativo trasmissibile รจ specialmente regolato soltanto in caso di congelamento del contingente del cessionario (art. 19 cpv. 2 lett. c OCLM 93), mentre in caso di congelamento del contingente del cedente, tale quantitativo si determina secondo il regime abituale (art. 19 cpv. 2 lett. a e b OCLM 93) (consid. 5). Extrait des faits: