Effettivi massimi per la produzione di carne e di uova; gestione di più aziende in stretta collaborazione; decisione d’accertamento. 1. Art. 5 cpv. 1 lett. c, art. 25 cpv. 1 PA. Decisione d’accertamento presa d’ufficio. - Quando una decisione d’accertamento viene presa d’ufficio, occorre esaminare se sussiste un interesse pubblico specifico per il suo rilascio. Nell’ambito dell’ordinanza sugli effettivi massimi, tale interesse consiste nel compito per l’Ufficio federale dell’agricoltura, incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza, di chiarire rapporti aziendali confusi (consid. 3.1). - La questione di diritto contenziosa consiste