Spese ripetibili. - Nella procedura amministrativa, conformemente a una giurisprudenza costante, è dato un diritto vero e proprio alle spese ripetibili della parte parzialmente o totalmente vincente. Non possono esser negate le spese ripetibili, ove una nota delle spese sia insufficientemente dettagliata; l’autorità fissa le spese d’ufficio oppure invita la parte a completare la nota (consid. 2.2). - Un ricorso è ritenuto parzialmente accolto se il ricorrente ottiene il diploma facendo valere una nota più alta e se l’autorità di ricorso annulla la decisione impugnata, invitando l’autorità inferiore a pronunciarsi sul riconoscimento o no del diploma in seguito a un nuovo esame.