2 ordina all’autorità inferiore di conferire la possibilità di ripetere l’esame, mette un termine all’istanza e acquista carattere di decisione incidentale soltanto limitatamente impugnabile (consid. 1.3.1.1). - Una decisione incidentale è impugnabile soltanto se causa un pregiudizio irreparabile al ricorrente. Non insorge un siffatto pregiudizio dal fatto di rinviare la pratica all’autorità inferiore invitandola a permettere, senza spese, la ripetizione dell’esame (consid. 1.3.2.1 e 1.3.2.2). 2. Art. 64 cpv. 1 PA. Art. 8 Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. Spese ripetibili.