Condizioni d’ammissione a un esame professionale superiore; diritto applicabile; delega legislativa; restrizioni all’ammissione. 1. Art. 53 cpv. 1 o cpv. 2 LFP? Diritto applicabile. Se è stato superato un esame di fine tirocinio e non un esame professionale, l’ammissione all’esame professionale superiore si fonda sull’art. 53 cpv. 1 LFP (consid. 5). 2. Art. 51 cpv. 2 e 53 cpv. 1 LFP. Delega legislativa. La legge sulla formazione professionale costituisce una base legale sufficiente per fissare in un regolamento d’esame la durata dell’esperienza professionale necessaria all’ammissione. Una durata di quattro anni è conforme alla legge (consid. 6).