2, 74 e 78 OBM: rilascio di autorizzazioni per operazioni di scambio ai fini della lavorazione. L’operazione di scambio ai fini della lavorazione comprende l’importazione, la trasformazione dei prodotti importati e l’esportazione dei prodotti trasformati; l’autorizzazione deve essere richiesta prima dell’operazione di scambio; il fatto di avere già esportato merci in precedenza non costituisce una condizione per il rilascio di un permesso d’importazione (consid. 4). 3. Art. 79 OBM: rilascio del permesso d’importazione.