Importazione e operazione di scambio ai fini della lavorazione di carne e di preparati di carne; campo di applicazione territoriale e personale dell’ordinanza sul bestiame da macello; rilascio del permesso. 1. Art. 8 e 9 lett. a OBM unitamente all’art. 2 cpv. 4 LD e all’art. 4 del Trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein; campo di applicazione dell’ordinanza sul bestiame da macello. Applicabilità dell’ordinanza sul bestiame da macello ad una ditta la cui sede sociale si trova nel Principato del Liechtenstein (consid. 1). 2. Art. 73 cpv. 2, 74 e 78 OBM: rilascio di autorizzazioni per operazioni di scambio ai fini della lavorazione.