potrebbe approfittare illecitamente del rapporto di fiducia stabilito (consid. 4.2). - La Commissione delle federazioni svizzere di allevatori esercita esclusivamente una funzione di controllo in materia di versamenti di sussidi all’esportazione. Essa non è perciò tenuta a completare una fattispecie incompleta. Al fine di evitare qualsiasi abuso, il richiedente è tenuto a depositare i mezzi di prova unitamente alla sua domanda (consid. 5.3). 2. Art. 39 cpv. 4 OAgr: art. 37, 38, 40 cpv. 2, 42 LSu; condizioni per l’esclusione dai sussidi all’esportazione.