Sussidi federali all’esportazione di bestiame; obblighi del richiedente; esclusione dai sussidi all’esportazione. 1. Art. 39 cpv. 2 OAgr: obbligo d’informare da parte dell’esportatore che chiede sussidi. - Il richiedente deve stendere per ogni animale un processo verbale dell’acquisto e della vendita. Le esigenze poste alla prova di questo obbligo devono essere severe, dato che l’autorità amministrativa dispone unicamente di un potere di controllo limitato e che il richiedente potrebbe approfittare illecitamente del rapporto di fiducia stabilito (consid. 4.2).