Il legislatore non ha previsto che le riserve di crisi siano costituite in un periodo congiunturale sfavorevole e, in particolare, in un periodo in cui l’impresa che costituisce una riserva si trova già in una situazione economica precaria. La liberazione della riserva non può perciò essere accordata se l’impresa si trovava già in una situazione economica precaria al momento della costituzione (del resto facoltativa) della riserva. Da allora non è stato provato un deterioramento della situazione (consid. 4.2). Extrait des faits: