Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali; costituzione e liberazione di una riserva per singole imprese. 1. Art. 6 cpv. 1 LCRC: costituzione di una riserva di crisi. Una riserva di crisi è costituita validamente solo con il versamento della somma alla Confederazione o su un conto bancario bloccato. La registrazione della riserva nella contabilità dell’impresa, come nella fattispecie, non garantisce l’immobilizzazione della somma summenzionata e non permette un controllo da parte dell’Ufficio federale dei problemi congiunturali (consid. 4.1). 2. Art. 9 LCRC: Liberazione di una riserva di crisi per singole imprese. Il legislatore non ha previsto che le riserve di crisi siano